IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito
dalla legge 9 luglio 1993, n. 219;
  Viste  le  note  n.  8047/4049/93/GAB  in  data  8 luglio 1993 e n.
09301030/12 B del 29 giugno 1993 con le  quali,  rispettivamente,  le
prefetture  di  Roma  e  di  Firenze  hanno trasmesso gli elenchi dei
soggetti danneggiati dagli eventi criminosi avvenuti a Roma il giorno
14 maggio 1993 ed a Firenze il 27 maggio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai soggetti di cui agli elenchi che fanno parte  integrante  del
presente  decreto,  si  applicano i benefici disposti con il decreto-
legge 12 giugno 1993, n. 186, citato nelle premesse.
  2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai coniugi  dichiaranti
per l'imposta in cui sussiste l'obbligo della dichiarazione congiunta
ed ai soci di societa' di persone limitatamente ai redditi attribuiti
ai  soci in base all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 luglio 1993
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                              CIAMPI
Il Ministro delle finanze
         GALLO